Slogan: diritto d’autore e sviluppo su commissione

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 13171 del 24.06.2016) ha preso posizione in merito a tre questioni fondamentali inerenti al diritto d’autore.

Nel caso in oggetto un professionista agiva contro la FIAT in relazione ai diritti sullo slogan “you are, we car” ideato dal professionista stesso su commissione di un’agenzia di pubblicità e poi adottato da FIAT per pubblicizzare i propri prodotti.

Nel giudizio la Corte di Cassazione per prima cosa ha ritenuto che l’ideazione dello slogan costituisca opera creativa tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore e questo elemento risulta di forte rilevanza.

La seconda questione presa in esame è il rapporto tra committente e gli autori di marchi, slogan, loghi che nel tempo è sempre stato oggetto di molti dibattiti e in tal caso la Corte ha affermato che in caso di contratto d’opera il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento.

In particolare la Corte considera che l’art. 110 sulla Legge del Diritto d’Autore non sia applicabile nei casi in cui “il committente abbia acquistato, a titolo originario, diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (v. cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità.”

In sostanza la Corte considera che in caso di sviluppo su commissione non si ravvisa un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, nel senso considerato dall’art. 110, “ma l’esecuzione di un contratto d’opera professionale che ha consentito all’opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati”

Infine La Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, non essendovi in effetti alcuna presunzione di onerosità”. Secondo la Corte quindi un contratto di prestazione d’opera gratuito è quindi idoneo a traferire i diritti di sfruttamento economico dell’opera a favore del committente.